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lunedì 22 Giugno 2026
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Antonella Bundu rimane fuori Consiglio regionale, respinto appello: “Valuteremo prossimi passi con avvocati”

Antonella Bundu, candidata presidente regionali Toscana 2025 con Toscana Rossa, rimane fuori dal Consiglio regionale della Toscana.

Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata in data 22 giugno 2026, ha rigettato l’appello presentato da Bundu dopo il ricorso respinto dal Tar Toscana.

Antonella Bundu con il 5.18% di voti aveva superato lo sbarramento per l’ingresso in Consiglio regionale della Toscana, mentre Toscana Rossa si era fermata a 4.51%.

Antonella Bundu: “Valuteremo i prossimi passi con i nostri avvocati”.

Per i giudici della Sezione Quinta, si legge in sentenza pubblicata il 22 giugno 2026, “L’art. 14 2° comma L.R. Toscana n. 51/14 stabilisce che, nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla lista, il voto si intende espresso anche in favore del candidato Presidente collegato. Tale previsione normativa nulla stabilisce invece per l’opposta ipotesi in cui l’elettore abbia espresso la propria preferenza unicamente in favore del candidato presidente. In tali ipotesi, ad avviso degli appellanti, il voto andrebbe riversato anche in favore della lista o delle liste collegate al candidato presidente. Il Collegio non condivide tale interpretazione, pur astrattamente plausibile, ritenendo invece che – come correttamente argomentato dal giudice di prime cure – la mancata previsione dell’attribuzione dei voti espressi al solo candidato presidente alla lista o alle liste ad esso collegate costituisca espressione della voluntas legis di non disporre tale attribuzione“.

Dunque niente ingresso in Consiglio regionale della Toscana per Antonella Bundu e Toscana Rossa. Consiglio regionale per il quale invece il Tar Toscana ha accolto il ricorso di Serena Bulleri, FdI, che prende il posto di Marco Guidi, FdI.

Bundu, rientrata in Italia poche settimane fa dopo essere stata fermata da Israele a bordo della Flotilla: “Prendiamo atto della sentenza n. 04950/2026 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, che rigetta il nostro ricorso, pur riconoscendo come “astrattamente plausibile” la nostra interpretazione, ritenendo però che la legge elettorale toscana esprima volutamente la volontà di non attribuire alla lista i voti espressi esclusivamente per la candidata Presidente, anche quando collegata a un’unica lista. Riteniamo giusto fare tutto il possibile per garantire il rispetto di una volontà espressa in modo evidente. Per questo valuteremo i prossimi passi insieme agli avvocati Puliti e Viciconte, che ringraziamo per il lavoro svolto fin qui, insieme a Stumpo e Palagi, co-firmatari del ricorso”.

Poi: “Nel frattempo evidenziamo come il Consiglio di Stato richiami la politica alle proprie responsabilità: il centrosinistra non vuole garantire pluralità e democrazia. In questo senso, si conferma un alleato delle destre, che impone il bipolarismo senza metterlo in discussione. Ne è prova il fatto che, fino a oggi, non sia stata avviata alcuna azione concreta per modificare il sistema elettorale. La lotta della sinistra a questo punto continua, perché malgrado i tentativi dei partiti principali di costruire un bipolarismo che non esiste, ci sono tanti elettori ed elettrici che non si riconoscono in questo bipolarismo imposto, e che continueranno a far sentire la propria voce nei prossimi appuntamenti elettorali.

Ricordiamo due dettagli: Toscana Rossa è stata l’unica lista che ha dovuto raccogliere le firme, in estate. E nello stesso consiglio regionale dal quale siamo stati esclusi, oggi siedono forze politiche come Futuro Nazionale e non solo, che hanno ottenuto risultati inferiori rispetto al nostro, ma che hanno potuto giovare di una legge elettorale che, evidentemente, non funziona.

Non recriminiamo: rivendichiamo un modo di fare politica che spiega le ragioni di questa scelta e che rende ancora più evidente la necessità di uno spazio di alternativa, ancora più necessario dopo questa sentenza. Con l’occasione ringraziamo ancora una volta tutte le persone che ci hanno reso possibile arrivare fin qui, a partire dalle realtà di Possibile, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, che fanno parte di Toscana Rossa”.

Dmitrij Palagi, capogruppo Sinistra Progetto Comune in Consiglio Comunale a Firenze: “Come Sinistra Progetto Comune, di cui Antonella Bundu fa parte e di cui è stata capogruppo, condividiamo le sue dichiarazioni, le rilanciamo e presenteremo in Consiglio comunale una mozione che chiede a tutto Palazzo Vecchio di prendere posizione, a favore del proporzionale, di soglie di sbarramento non proibitive e di una democrazia reale, che non impone dall’alto un bipolarismo che in questi anni ha svuotato di potere la politica e alimentato l’astensionismo”.

Motivano i giudici, come si legge in sentenza del Consiglio di Stato pubblicata in data 22 giugno 2026: “A conforto di tale interpretazione, milita il rilievo secondo il quale non risponde ad alcun criterio di necessità/normalità statistica la circostanza che, avendo l’elettore espresso la propria preferenza soltanto per il candidato presidente, egli intenda farne beneficiare anche la lista o le liste ad esso collegate. Ciò è tanto più vero se si considera che l’art. 14 1° comma L.R. n. 51/14 prevede anche la possibilità del c.d. voto disgiunto, mediante attribuzione di preferenza in favore sia di un candidato presidente, e sia di una lista diversa da quella (o da quelle) ad esso collegate.

Se dunque la legge ammette la possibilità del voto disgiunto, l’interpretazione offerta dagli appellati (voto nei confronti del presidente, da riversare in favore della lista o delle liste ad esso collegate) si rivela a ben vedere un assioma del tutto indimostrato, ben potendo ritenersi che la mancata attribuzione di una preferenza alla lista da parte dell’elettore costituisca indice di mancato gradimento della stessa.

Né tali conclusioni appaiono smentite dall’esame della veste grafica della scheda elettorale, non potendo certamente il documento cartaceo porsi quale elemento in favore della tesi degli appellanti, in assenza di una precisa disposizione normativa che avalli tale assunto”.

Poi, recita la sentenza: “Alla stessa stregua, non coglie nel segno il precedente citato dagli appellanti con riferimento alle elezioni per il rinnovo del Presidente e del consiglio regionale della Regione Veneto, in quanto l’art. 20 L.R. Veneto stabilisce espressamente che, nel caso in cui l’elettore tracci un contrassegno sul nome del candidato presidente, il voto si intende validamente espresso anche in favore della coalizione a cui il candidato presidente è collegato.

Dunque, la L.R. Veneto contempla espressamente tale possibilità, che non è invece prevista dalla L.R. Toscana. Ciò impedisce di utilizzare quale tertium comparationis un precedente che non si attaglia al caso di specie”.

CINZIA GORLA

© Riproduzione riservata

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