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La forma del testamento

La forma del testamento.

Il testamento non è propriamente un contratto, ma è un documento contenente la manifestazione di volontà di un soggetto, redatto allo scopo di organizzare da un punto di vista economico e non soltanto la sua dipartita.

Esistono molte leggende metropolitane sulla validità dei testamenti e, come spesso succede da noi, la comprensione di un documento è molto spesso rimessa alle cose che si sentono dire.

Vedremo dunque di fare chiarezza sui testamenti.

Esistono nel nostro diritto testamenti di tre tipi: testamento olografo (che consiste in un testamento scritto interamente di pugno del testatore, senza l’intervento di alcun testimone, contenente la data e la firma). Pubblico (che consiste in un atto notarile pubblico ricevuto da un notaio a cui il testatore dichiara verbalmente la sua volontà alla presenza di due testimoni). Segreto (una sorta di testamento olografo che viene consegnato al notaio in busta chiusa e di cui il notaio redige un verbale di deposito).

Tralasciando quest’ultimo testamento che in Italia non è prevalentemente utilizzato, mi piacerebbe chiarire in modo semplice vantaggi e svantaggi del testamento olografo e del testamento pubblico.

Il testamento olografo può essere scritto dal testatore su qualunque superficie: c’è chi ha scritto le proprie volontà sull’etichetta di una bottiglia di vino.

Questo documento richiede per la sua validità tre requisiti: la data, la firma, l’olografia, intendendosi per tale la scrittura personale del testatore. La mancanza di qualcuno di questi requisiti rende il testamento annullabile a richiesta delle persone che ne hanno interesse. Inoltre, a parte disposizioni testamentarie molto semplici, è sempre utile consultare un notaio allo scopo di evitare disposizioni contrarie alla legge.

Inoltre, il testamento olografo può essere soggetto a smarrimenti e anche quando viene affidato a titolo fiduciario ad un notaio, la circostanza che non costituisca un atto notarile può rendere complicato il reperimento della scheda olografica nel caso in cui il notaio abbia cessato la sua attività.

Ma quali sono le ulteriori controindicazioni per la compilazione di un testamento olografo rispetto al testamento pubblico?

Essendo un documento privato, di esso potrebbe essere contestata l’autografia della firma, come anche la capacità di intendere e di volere del soggetto che lo ha compilato.

Viceversa il testamento pubblico, trattandosi di atto notarile pubblico, fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in esso contenute. Sarà il notaio infatti a verificare la capacità del soggetto intrattenendo con lui una conversazione e raccogliendo la sua volontà in senso compiuto. Sarà il notaio ad attestare l’autografia della firma. E, conseguentemente, i motivi di impugnazione saranno notevolmente limitati rispetto a quelli che il testamento olografo offre.

Naturalmente il testamento pubblico ha un costo da sostenere, mentre il testamento olografo non ha nessun costo specifico se non quello ipotetico del deposito fiduciario presso lo studio notarile.

Ciò non di meno, considerato che il costo per un testamento pubblico di media difficoltà non supera in media i mille euro, è sempre consigliabile optare per questo tipo di manifestazione di volontà per tutte le ragioni sopra elencate.

Certo è che, se non si è sicuri di quanto si scrive o se si prevede di modificare le disposizioni testamentarie al successivo accadimento di circostanze diverse, forse è meglio contenere i costi affidandosi a un testamento olografo.

Cosa succede una volta che il testatore sia deceduto?

Per tutti i testamenti è prevista la pubblicazione da parte del notaio: il testamento pubblico viene assoggettato a registrazione e da questo momento diventa possibile rilasciarne la copia (mentre prima della morte del testatore è vietato dare informazioni di qualunque genere su tale documento), il testamento olografo viene consegnato al notaio che redige un verbale di pubblicazione con le stesse finalità.

In entrambi i casi e con gli stessi costi, i testamenti assumono efficacia dopo la morte del testatore.

Da questo momento in poi, oltre ai rilievi di carattere formale che potranno essere fatti, sarà interessante vedere quali sorprese riserva il testamento, cosa si poteva e cosa non si poteva scrivere, ma di questo vi racconterò nel prossimo articolo.

 

Gloria Brugnoli

© Riproduzione riservata

Nata ad Alessandria il 29 maggio 1962, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma La Sapienza nel 1986, ho conseguito il titolo di Avvocato nel 1992. Esercito la professione di Notaio dal 1996, attualmente in Livorno (Italia). Ho rivestito e rivesto tuttora incarichi di Mediatore nell'ambito dei procedimenti ex D.Lgs. 28/2010 seguendo le parti nella formalizzazione degli accordi di mediazione presso l' Organismo di Mediazione Media Conciliatio. Nella mia attività professionale seguo con passione e dedizione privati e pubbliche amministrazioni, fornendo la mia assistenza in qualsiasi tipo di transazione e operazione commerciale e/o societaria e accompagnando le parti in ogni fase che precede la conclusione della transazione, cercando per esse le soluzioni fiscalmente più convenienti e curando ogni adempimento conseguente presso Registri Pubblici o Agenzie fiscali. Supporto, infine, anche la clientela straniera, dalla due diligence iniziale alla stesura di accordi o contratti preliminari e sino alla redazione del contratto definitivo mediante la stipula degli atti in lingua inglese o avvalendomi di traduttori ufficiali se in altre lingue. Collaboro con i principali studi legali e professionali nella scelta delle soluzioni più appropriate ed aderenti alle esigenze di chi si rivolge al mio Studio.
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