(Adnkronos) – Il bollo è un’imposta dovuta in specifici casi su documenti e fatture. La marca da bollo cartacea, da acquistare presso ricevitorie e tabaccai, è stata affiancata alla possibilità di versamento in modalità telematica, tramite il modello F24 o mediante il canale PagoPA. Resta ancora possibile acquistare il contrassegno, simile a un francobollo, nei casi in cui non è obbligatorio il pagamento tramite canali telematici. Prima di tutto è però bene capire quando si paga e, nello specifico, in quali casi è dovuto il bollo da 2 euro o da 16 euro. Dal punto di vista tecnico, il bollo è un’imposta indiretta dovuta sulle fatture per le quali non si applica l’IVA, ma anche per gli atti e i documenti richiesti alla Pubblica Amministrazione. Quando si parla di marca da bollo si fa riferimento al contrassegno da applicare sui documenti e sugli atti richiesti. Si acquista presso tabaccherie e ricevitorie, ma quando non è prevista l’apposizione fisica è possibile anche procedere con il versamento tramite i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Sono due i tagli delle marche da bollo più comuni, da 2 euro o da 16 euro e, in particolare: ■ la marca da bollo da 2 euro deve essere applicata su fatture e ricevute fiscali esenti IVA che superino l’importo di 77,47 euro; ■ la marca da bollo da 16 euro si applica agli atti delle pubbliche amministrazioni, documenti societari o notarili. È il DPR 642/72 a stabilire quando si paga e, oltre ai casi di cui sopra, il versamento dell’imposta di bollo è previsto ad esempio anche per la registrazione dei contratti d’affitto. Per capire il funzionamento dell’imposta di bollo è necessario soffermarsi sui casi in cui l’importo dovuto è pari a 2 euro e su quando, invece, si paga la somma di 16 euro. La marca da bollo da 2 euro è dovuta per le fatture o le ricevute fiscali di importo superiore ai 77,47 euro non soggetto al pagamento dell’IVA. Nel dettaglio, il versamento dell’importo pari a 2 euro è previsto per: ● le fatture con importi esclusi IVA; ● le fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio, ovvero regime dei minimi; ● le fatture fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo; ● le fatture fuori campo IVA, per mancanza del requisito territoriale; ● le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi; ● le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (fanno eccezione e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci). Per le fatture per le quali si applica il bollo, con l’avvento dell’obbligo di fatturazione elettronica ha fatto il suo debutto un nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate per la digitalizzazione del versamento. Il bollo sulle e-fatture si paga a cadenza trimestrale, senza la necessità quindi di versare i 2 euro previsti per ciascuna fattura, ma “cumulando” i pagamenti. La procedura messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate consente di pagare mediante addebito sull’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente. La marca da bollo da 16 euro è invece dovuta, in linea generale, per i documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione ma anche per le scritture private. Si paga ad esempio anche per la registrazione dei contratti d’affitto, per un importo pari a 16 euro ogni 4 facciate del contratto, e comunque ogni 100 righe. Le regole da seguire variano quindi caso per caso ma, in linea generale, sono queste le casistiche per le quali è dovuta: ● atti rogati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale; ● le scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali che regolino rapporti giuridici di qualsiasi specie; ● istanze, memorie, ricorsi, dirette agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali tendenti ad ottenere rilasci di certificati, cioè provvedimenti amministrativi. Sono in ogni caso esenti dall'obbligo di versamento del bollo le Onlus, le associazioni di volontariato e le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L’imposta di bollo è una di quelle per le quali si registra il più alto livello di mancato pagamento, sia per via delle modalità di assolvimento dell’obbligo che per i diversi dubbi su quando è dovuta e quando no. La sanzione prevista in caso di omesso o irregolare pagamento va dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta. È importante sottolineare un aspetto che caratterizza il versamento dell’imposta di bollo e le sanzioni amministrative dovute in caso di omissioni nel pagamento. L’articolo 22 del DPR n. 642 prevede che sono obbligati in solido al pagamento del bollo e delle sanzioni: ● tutte le parti che sottoscrivono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; ● tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’articolo 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto Il principio dell’obbligazione solidale si applica in tutti i casi, ad eccezione dei rapporti con lo Stato. In tal caso, l’imposta di bollo è sempre a carico dell’altra parte. Si specifica, infine, che per quel che riguarda l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, la sanzione ammonta al 30% dell’importo non versato. Nel caso di versamento con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Nel caso di versamenti entro 15 giorni dal termine ordinario (e fatta salva l’applicazione del ravvedimento operoso) la sanzione è ulteriormente ridotta ad 115 per ogni giorno di ritardo. —economia/fiscowebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Marca da bollo: quando e come si paga. Istruzioni per l’uso
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