(Adnkronos) –
Concordato preventivo biennale, si parte.
Dal 15 giugno sarà operativa la procedura di adesione per le partite IVA che applicano gli ISA, mentre per i forfettari l’avvio dovrebbe slittare al 15 luglio, stando ai correttivi al vaglio del MEF.
Come funziona e quali sono pro e contro? Il concordato preventivo biennale consentirà di stabilire in anticipo reddito e imposte per il biennio 2024-2025, sulla base di una proposta che verrà elaborata dall’Agenzia delle Entrate. Ciascun contribuente potrà scegliere se aderire o meno al patto con il Fisco e in caso di accettazione sarà garantito l’accesso ad alcuni benefici sul fronte dei controlli fiscali e non solo. Di contro, il concordato preventivo biennale obbligherà a dichiarare il reddito prestabilito e versare le relative imposte, a prescindere dal reale andamento della propria attività. È atteso ormai a strettissimo giro il software con il quale l’Agenzia delle Entrate acquisirà i dati utili al calcolo della proposta di concordato preventivo biennale. Il 15 giugno dovrà essere pubblicato l’aggiornamento al software Il tuo ISA, mediante il quale i titolari di partita IVA che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale potranno trasmettere il modello per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Per le partite IVA che applicano il regime forfettario, invece, l’invio dei dati necessari avverrà mediante il quadro LM del modello Redditi, ma in tal caso è in ballo un rinvio dei termini di adesione che, stando alle novità allo studio del MEF, dovrebbe passare al 15 luglio prossimo. Si va quindi verso una partenza per fasi, ma è in ogni caso bene capire come funziona nello specifico il concordato preventivo biennale e in cosa consiste. L’Agenzia delle Entrate lo definisce come un “istituto di compliance finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi". Guardando al fronte pratico, si tratterà di una proposta con la quale verrà elaborato un reddito presunto per il biennio 2024-2025, la cui accettazione da parte dei titolari di partita IVA comporterà di fatto l’obbligo di dichiarare i redditi predisposti dal Fisco e versare le relative imposte. Semplificando, si tratta di una sorta di scommessa sul futuro: il conto dovuto non cambierà in caso di redditi effettivi inferiori o superiori a quanto concordato. Ed è questo uno degli aspetti controversi (e dei vantaggi) del nuovo patto tra Fisco e contribuenti. Regole specifiche sono previste per il primo anno per i forfettari: il concordato si applicherà in via sperimentale e per il solo 2024. L’adesione sarà in ogni caso libera e ciascun contribuente potrà scegliere se accettare o meno il reddito proposto dal Fisco. Il concordato preventivo non sarà per tutti.
Tra le condizioni da rispettare per accedervi vi è in primo luogo l’assenza o l’estinzione di debiti tributari di importo pari o superiore a 5.000 euro, importo comprensivo di sanzioni e interessi. Porte sbarrate inoltre ai contribuenti che presentino una delle seguenti cause di esclusione: ● mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento; ● condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Per i forfettari, tra le cause di esclusione vi è inoltre l’invio dell’attività nel periodo d’imposta precedente. Per quale motivo un professionista o un imprenditore dovrebbe scegliere di accettare un reddito non effettivo, elaborato sulla base dei dati a disposizione degli archivi del Fisco e correre il rischio di pagare più imposte di quanto risulterà effettivamente dovuto? L’adesione all’istituto di compliance consentirà di accedere ad alcuni benefici premiali: ● esclusione dagli accertamenti previsti dall’articolo 39 del DPR n. 600/1973; ● accesso ai benefici premiali ISA, tra cui l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni IVA fino a 50.000 euro e fino a 20.000 euro per le compensazioni IRPEF, IRES e IRAP.- accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA. Benefici premiali che si affiancano alle “penalizzazioni” per chi invece non vi aderirà: il Fisco concentrerà la sua attenzione, nella struttura delle attività di controllo, proprio sulle partite IVA che rifiuteranno la proposta di concordato. Attenzione poi alle cause di decadenza: il mancato versamento delle imposte concordate farà venir meno il patto siglato inizialmente, e le somme dovute verranno automaticamente iscritte a ruolo. Un gioco di contrappesi tra pro e contro del concordato preventivo biennale che si appresta a partire però con numerose zone d’ombra: si attendono ancora i decreti attuativi del MEF su metodologie di calcolo e circostanze eccezionali che consentiranno di recedere in corsa, senza penalità, dalla proposta, così come sarebbe in fase di messa a punto un nuovo decreto correttivo con ulteriori modifiche. Un avvio ad ostacoli.
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Concordato preventivo biennale, come funziona? Si parte dal 15 giugno
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