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Pensionato lavora 26 ore in campagna, l’Inps gli chiede 29mila euro: la sentenza sul divieto di cumulo

Tredici giornate di lavoro in campagna in due anni, 26 ore in tutto e 410 euro di retribuzione. Nonostante i numeri irrisori, per questo lavoro nei campi l’Inps ha chiesto a un pensionato trentino di 69 anni di restituire oltre 29mila euro di assegni pensionistici già percepiti. L’anziano è stato salvato dalla Corte d’Appello di Trento, prima sezione civile, che ha respinto la pretesa dell’istituto e ridotto il debito del pensionato a due soli mesi di pensione — quelli di settembre 2021 e settembre 2022, gli unici in cui aveva effettivamente lavorato nonostante l’uscita dal mondo del lavoro.

Quota 100 e il divieto di cumulo 

Per capire la logica della vicenda, occorre fare un passo indietro. “Quota 100” è la misura introdotta dal governo Conte I con il decreto legge 4/2019, che permetteva di andare in pensione anticipata raggiungendo la somma di almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Era una deroga temporanea al sistema contributivo ordinario, accessibile dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Il pensionato trentino ne aveva usufruito dal gennaio 2021.

La norma, però, incorporava una clausola stringente: il divieto di cumulo tra pensione “Quota 100” e qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo. Questo perché la deroga era stata pensata per liberare posti di lavoro e incentivare il ricambio generazionale, non per affiancare un assegno pensionistico a una retribuzione aggiuntiva. Per questo, chi tornava a lavorare, anche parzialmente, perdeva il diritto alla pensione.

Cosa ha fatto l’Inps: l’interpretazione rigida

L’istituto ha applicato quella norma in modo letterale e massimale. Avendo rilevato che il pensionato aveva percepito redditi da lavoro dipendente nel 2021 e nel 2022, ha sospeso l’intera pensione annuale per entrambi gli anni (14.207 euro per il 2021, 14.840 per il 2022) chiedendone la restituzione integrale. Non importava che il lavoro fosse durato appena 13 giornate scarsamente impiegate, che le ore passate a raccogliere frutta fossero state 26 in totale e che il compenso fosse stato di appena 410 euro: il divieto di cumulo era stato violato.

La sentenza della Corte d’Appello

Il giudice del lavoro di primo grado aveva già dato torto all’Inps a febbraio 2025. L’istituto di previdenza ha fatto ricordo, ma la Corte d’Appello di Trento ha confermato integralmente la decisione del tribunale.

Il ragionamento dei giudici è preciso e merita di essere compreso nella sua logica perché può riguardare migliaia di pensionati italiani che continuano a fare dei “lavoretti” in pensione. Secondo i giudici di secondo grado, la norma sul divieto di cumulo va interpretata in modo “costituzionalmente orientato”, cioè in coerenza con i principi fondamentali che reggono il sistema previdenziale. La pensione, si legge nel provvedimento, esiste per “fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro”, assolvendo una funzione garantita dall’articolo 38 della Costituzione. Sospenderla per tutti i mesi dell’anno a causa di un lavoro durato appena 26 ore significherebbe privare il pensionato dei mezzi adeguati alle esigenze di vita per i restanti dieci mesi, in assenza di qualsiasi alternativa di reddito.

La Corte ha quindi stabilito che “la non cumulabilità deve essere limitata alle sole mensilità in cui il pensionato ha ricavato i redditi derivanti dai rapporti di lavoro”. Al di fuori di quei mesi specifici, “si riattiva la funzione previdenziale del trattamento pensionistico” e la pensione è pienamente dovuta. Il debito del pensionato si riduce così a due mensilità (quelle di settembre 2021 e settembre 2022) contro le 24 mensilità richieste dall’Inps. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Oltre il caso specifico, perché questa sentenza è inedita 

La Corte d’Appello di Trento la definisce esplicitamente: “sentenza inedita in tema di pensione quota 100 e di divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente”. Questo significa che non esistevano precedenti giurisprudenziali chiari su come applicare quel divieto in caso di lavoro occasionale e marginale. L’Inps aveva colmato il vuoto con l’interpretazione più restrittiva possibile; i giudici trentini hanno tracciato un confine diverso, fondato sul principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione.

La sentenza crea un precedente su come leggere le norme sul cumulo quando il lavoro svolto è del tutto marginale rispetto al reddito pensionistico. Resta da vedere se l’Inps, già impegnato in vicende analoghe di recupero crediti contestati, come il caso della pensione di reversibilità da 26mila euro richiesta indietro per un errore di calcolo dell’istituto stesso, sceglierà di uniformarsi a questa interpretazione o di ricorrere in Cassazione.

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content.lab@adnkronos.com (Redazione)

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