Il superminimo è una voce retributiva aggiuntiva che si somma ai minimi previsti dal contratto collettivo, potendo essere pattuita individualmente o tramite contrattazione aziendale, sommandosi così alla retribuzione di base del lavoratore subordinato.
In altre parole, si tratta di un compenso, convenuto nel contratto individuale o nell’ambito della contrattazione aziendale, il cui importo si somma al minimo contrattuale spettante al lavoratore.
Può essere attribuito in considerazione della qualità della prestazione o dei meriti del lavoratore e può essere riconosciuto collettivamente a livello aziendale.
Il superminimo individuale è disponibile tra le parti e può essere ridotto o eliminato tramite successivo accordo individuale, mentre quello collettivo può essere modificato solo dalla successiva contrattazione applicata al rapporto.
Il superminimo fa parte a tutti gli effetti della retribuzione fissa mensile di un lavoratore, contribuendo al calcolo di elementi come ferie, permessi, mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) e il trattamento di fine rapporto (Tfr). È inoltre soggetto a tassazione ai fini Inps e Irpef.
Il superminimo viene riconosciuto per diverse ragioni. Le principali sono: (i) contrastare l’ineguaglianza salariale; (ii) garantire una retribuzione più dignitosa; (iii) premiare la professionalità o i meriti del lavoratore.
La natura di questa voce retributiva può essere di due tipi principali:
(a) assorbibile;
(b) non assorbibile.
Un superminimo assorbibile può essere ridotto in caso di futuri aumenti salariali derivanti da rinnovi contrattuali o passaggi di livello, mentre un superminimo non assorbibile rimane invariato e si somma agli eventuali aumenti.
In generale vige il principio dell’assorbibilità. Dunque, il superminimo può essere ridotto in occasione di aumenti dei minimi tabellari, anche a seguito di passaggio di categoria, purché non venga ridotta la retribuzione complessiva in concreto.
In pratica, se la retribuzione minima contrattuale aumenta, l’importo dell’aumento viene sottratto dalla quota del superminimo assorbibile, mantenendo di fatto invariato lo stipendio totale del lavoratore.
Facciamo un esempio concreto di superminimo assorbibile: immaginiamo che un lavoratore abbia una paga base di € 1.500,00 e un superminimo assorbibile di € 300,00, per un totale di € 1.800,00 mensili. Se il CCNL viene rinnovato e la paga base aumenta a € 1.550,00 (un incremento di € 50,00), il superminimo assorbibile si ridurrà di conseguenza a € 250,00 ( € 300,00 – € 50,00). La retribuzione totale del lavoratore rimarrà quindi € 1.800,00 (€ 1.550,00 + € 250,00). L’importo complessivo della retribuzione non cambia, ma cambia la sua composizione.
L’assorbimento è, invece, escluso quando: (i) le parti prevedono espressamente la non assorbibilità; (ii) il CCNL lo vieta; (iii) il superminimo è qualificato come compenso aggiuntivo legato a particolari meriti del lavoratore, circostanze che vanno provate dal lavoratore che le invoca.
A differenza di quello assorbibile, il superminimo non assorbibile è fisso e garantito. Ciò significa che il suo importo non subisce alcuna variazione in presenza di aumenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali, passaggi di livello o altri incrementi. Ogni incremento salariale si sommerà al superminimo già riconosciuto, determinando un effettivo aumento della retribuzione totale del lavoratore.
Facciamo, anche in questo caso, un esempio concreto di superminimo non assorbibile, considerando la stessa situazione di prima: il lavoratore percepisce una paga base di € 1500,00 e un superminimo non assorbibile di € 300,00 per un totale quindi di € 1800,00. Se la paga base aumenta di € 120,00 per un rinnovo del CCNL, il superminimo non assorbibile non verrà ridotto. Di conseguenza, l’intero aumento andrà a sommarsi al superminimo già in essere, e il lavoratore avrà un aumento reale della propria retribuzione lorda da € 1800,00 d € 1920,00.
Questo significa che, oltre all’aumento della paga base, continuerà a ricevere l’intero superminimo di € 300,00, incrementando il suo stipendio totale.
La giurisprudenza conferma che l’assorbimento è la regola mentre le eccezioni richiedono un’esplicita clausola o la dimostrata natura “meritoria” della voce.
Infine, ricordiamo come il superminimo non possa essere ridotto dagli scatti di anzianità.
Daniele Rocchi

