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Il contratto di lavoro part-time

Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, la prestazione lavorativa può essere svolta a tempo pieno o a tempo parziale (c.d. part time).

Il contratto di lavoro part-time, dunque, è un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, che prevede un orario inferiore al normale orario di lavoro, ossia rispetto a quello a tempo pieno, generalmente fissato a 40 ore settimanali.

Questa modalità di lavoro si adatta perfettamente alle esigenze di conciliazione tra vita privata e professionale, offrendo flessibilità sia ai lavoratori che ai datori di lavoro. Tuttavia, la normativa vigente permette l’utilizzo di questa tipologia contrattuale nel rispetto di una serie di regole e condizioni.

In particolare, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere

  • di tipo orizzontale, quando il lavoratore lavora tutti i giorni per un orario inferiore rispetto all’orario normale giornaliero;
  • di tipo verticale, quando il lavoratore lavora a tempo pieno, soltanto alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
  • di tipo misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti.

Il contratto di lavoro part-time richiede la forma scritta ai fini della prova e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore, viene dichiarato il rapporto di lavoro a tempo pieno.

La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata dal datore di lavoro mediante l’apposizione nel contratto di apposite clausole.

  • le clausole flessibili prevedono la possibilità di modificare la collocazione temporale della prestazione di lavoro e possono essere contenute in tutte e tre le tipologie di contratto part-time sopra indicate;
  • le clausole elastiche, invece, prevedono la possibilità di aumentare il numero delle ore della prestazione lavorativa rispetto a quanto fissato originariamente ma possono essere previste soltanto nei rapporti di part-time di tipo verticale o misto.

In queste circostanze, il lavoratore ha diritto ad un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.

Nel caso in cui la contrattazione collettiva non disciplini le clausole flessibili ed elastiche, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti dinanzi alle commissioni di certificazione, fermo restando che il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Ai lavoratori che versano in particolari condizioni di salute o familiari oppure ai lavoratori studenti è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.

Nell’ambito del part-time è prevista la possibilità di svolgimento di lavoro supplementare.

Il lavoro supplementare è il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale ma entro il limite del tempo pieno.

Anche in mancanza di apposita previsione contrattuale collettiva il lavoro supplementare è comunque ammesso con il consenso del lavoratore interessato, fermo restando il limite del tempo pieno.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è, poi, consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario solo quando sia stato raggiunto il limite del tempo pieno settimanale. In caso contrario, la variazione in aumento può essere gestita mediante il ricorso al lavoro supplementare.

La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto.

Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio contratto di lavoro da full-time a part-time e viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Peraltro, la trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time è espressamente prevista dalla legge in talune circostanze in cui i lavoratori versino in particolari condizioni di salute (patologie oncologiche) o familiari.

In questi casi a richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Inoltre, nell’ipotesi in cui il contratto di lavoro sia stato trasformato da tempo pieno in tempo parziale, il lavoratore ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni.

 

Daniele Rocchi

© Riproduzione riservata

Sono un avvocato con competenze specifiche nel diritto del lavoro, recupero crediti e infortunistica. Mi sono laureato con lode presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa e ho accumulato esperienza attraverso il contenzioso in vari Tribunali nazionali. Mi sono specializzato nel diritto del lavoro, risolvendo numerose controversie tra datori di lavoro e lavoratori, anche in collaborazione con associazioni sindacali. Ho maturato esperienza nel recupero crediti, assistendo singoli privati, professionisti, piccole imprese e pubbliche amministrazioni. Offro assistenza specialistica e risposte personalizzate alle esigenze dei miei clienti, con particolare attenzione alla revisione e stesura di contratti e all'infortunistica stradale.
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