(Adnkronos) – L’era della deregulation per i professionisti del digitale volge definitivamente al termine con la piena operatività del quadro regolatorio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il passaggio da una gestione informale a un regime di vigilanza strutturato è segnato dalla comparsa di una dicitura specifica nelle biografie dei profili social più seguiti: “in elenco AGCOM”. Non è un vezzo estetico, ma l’adempimento di un obbligo di legge che scatta al superamento di precisi parametri numerici. Un influencer viene infatti definito “rilevante” quando vanta almeno 500.000 follower o iscritti su una singola piattaforma, oppure quando totalizza una media di almeno un milione di visualizzazioni mensili calcolata sull’ultimo semestre. Una volta varcata questa soglia, purché l’attività abbia natura economica, il creator è tenuto all’iscrizione tramite il portale ufficiale dell’Autorità e all’aggiornamento semestrale dei propri dati.
La trasparenza visiva diventa il pilastro della nuova comunicazione digitale, imponendo che la formula “in elenco AGCOM” (o la versione internazionale “influencer listed by AGCOM”) sia collocata in uno spazio del profilo immediatamente visibile. L’identificabilità del soggetto è considerata assolta se il nome, il cognome o la ragione sociale sono già presenti nel nome utente, evitando ridondanze burocratiche. Tuttavia, il dovere di chiarezza non si limita alla bio, ma si estende alla manipolazione dell’immagine. L’impiego di filtri o software che alterano in modo significativo l’aspetto fisico del creator o le caratteristiche dei prodotti deve essere segnalato esplicitamente nel testo del post o tra i primi hashtag. Espressioni come “contenuto modificato” o “foto filtrata” diventano obbligatorie per garantire un rapporto onesto con l’audience e prevenire la distorsione della percezione della realtà.
Il rigore delle norme trova riscontro in un apparato sanzionatorio che mutua la propria severità dal Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi (TUSMA). La mancata iscrizione all’elenco può comportare sanzioni amministrative che sfiorano i 100.000 euro, mentre la pubblicità occulta viene punita con multe che oscillano tra i 10.000 e i 250.000 euro. Il massimo della severità è riservato alle violazioni riguardanti la tutela dei minori e il contrasto all’odio: in questi casi, le sanzioni possono raggiungere i 600.000 euro. Questo quadro normativo equipara di fatto i grandi creator agli editori tradizionali, spostando la responsabilità legale direttamente sulle spalle del singolo professionista o dell’agenzia che ne cura gli interessi.
Permangono, tuttavia, alcune aree grigie che richiedono una valutazione caso per caso, specialmente per quanto riguarda i residenti all’estero e i professionisti dell’informazione. Sebbene per i creator stabiliti in altri Stati UE prevalga il principio del Paese di origine, le autorità italiane mantengono il diritto di intervenire qualora i contenuti siano diretti prevalentemente al mercato nazionale o violino norme imperative sulla tutela dei consumatori. Di particolare complessità è la posizione dei giornalisti, i quali, oltre alle norme AGCOM, devono rispettare il nuovo Codice deontologico in vigore da giugno 2025, che vieta espressamente la promozione di marchi commerciali. In questo cortocircuito normativo, la monetizzazione dei contenuti e la visibilità numerica restano le bussole principali per determinare l’obbligo di iscrizione, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza.
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