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Scadenze fiscali dicembre 2024: dall’IMU al concordato

(Adnkronos) – Anche il calendario del dicembre 2024 si presenta ricco di scadenze fiscali. Il primo giorno lavorativo del mese, il 2 dicembre, il calendario è stato aperto dalla scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi, dopo lo slittamento rispetto alla data originaria di sabato 30 novembre. Tra pochi giorni sarà anche l’ultimo giorno utile per i pagamenti relativi alla sesta rata della rottamazione quater, il 9 dicembre. In calendario c’è anche la scadenza per l’adesione al concordato preventivo biennale, dopo la riapertura che interessa soltanto i soggetti ISA. Dicembre è inoltre il mese dell’IMU, con il versamento del saldo della principale imposta sulla casa. Rimangono in calendario anche le canoniche scadenze: dagli adempimenti periodici per i sostituti d’imposta all’invio degli elenchi intrastat. Il 9 dicembre è l’ultimo giorno utile per il pagamento della sesta rata della rottamazione quater. La scadenza originaria era fissata al 30 novembre ma, tenendo in considerazione i cinque giorni di tolleranza per pagamento tardivo e l’ulteriore differimento per i termini che coincidono con festivi, si potrà pagare nei termini entro il 9 dicembre 2024. Lo conferma la nota pubblicata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, sul portale istituzionale. In caso di mancato versamento si perderanno i benefici della definizione agevolata delle cartelle e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi dovuti. Le somme già versate verranno considerate come versamenti di acconto sull’importo dovuto. La riapertura dei termini del concordato preventivo biennale ha riflessi anche sul calendario del mese. Alcuni contribuenti potranno ancora scegliere di aderire al patto con il fisco fino al 12 dicembre, quindi anche oltre la scadenza fissata allo scorso 31 ottobre. Possono accedere alla proroga le partite IVA che applicano gli ISA, gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale. Sono invece esclusi dalla riapertura i contribuenti che applicano il regime forfettario. Il 16 dicembre è in calendario la scadenza del saldo IMU 2024. Il termine relativo alla principale “tassa” sulla casa riguarda i proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale, che non beneficiano di alcuna esenzione dal versamento dell’imposta. L’imposta è dovuta dai soggetti che possiedono fabbricati, esclusa l’abitazione principale (a patto che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli. Dopo il pagamento della prima rata, fissato allo scorso 17 giugno, il versamento del saldo apre la seconda metà del mese. Le regole per il calcolo restano le stesse. Se per l’acconto è stato possibile utilizzare le aliquote fissate dal Comune di riferimento per la scorsa annualità, per corrispondere il saldo si dovrà tener conto delle nuove aliquote fissate con apposito regolamento. Il 16 dicembre, come di consueto, sono in programma gli adempimenti periodici IRPEF, IVA e contributi INPS a cui devono provvedere le partite IVA, sostituti d’imposta. In merito gli adempimenti IRPEF, devono essere versate le ritenute alla fonte a titolo d’acconto operate dai sostituti d’imposta su: ● redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Oltre alle ritenute il sostituto d’imposta deve versare anche le addizionali comunali e regionali; ● redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. Con lo stesso modello F24 utilizzato per il versamento delle ritenute si può provvedere al versamento dei contributi INPS, dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte nel mese di novembre. Sono chiamate alla cassa anche le partite IVA con liquidazione mensile. Il 20 dicembre 2024 è fissato in calendario anche l’appuntamento con l’ultima rata del ravvedimento speciale, per regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni relative al 2022 e agli anni precedenti. Si deve provvedere al pagamento dell’ottava o la quarta rata. Deve segnare la data in agenda chi ha richiesto di mettersi in regola tramite il pagamento sanzioni ridotte a un diciottesimo, a prescindere dal momento in cui ha aderito e dal periodo d’imposta che deve essere sanato. Con il versamento dell’ultima rata degli importi dovuti si conclude la procedura di regolarizzazione delle violazioni tributarie.
 A pochi giorni dal natale sono chiamati ad un appuntamento con il Fisco gli operatori intracomunitari che effettuano operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di altri soggetti UE. Entro il 27 dicembre devono infatti essere inviati gli elenchi intrastat, con due giorni di ritardo rispetto alla scadenza ordinaria. La data interessa i soggetti con obbligo mensile, che devono trasmettere i dati relativi alle cessioni eo prestazioni di servizi intra UE per le operazioni del mese di novembre 2024. Il 27 dicembre è in calendario anche il versamento dell’acconto IVA. La scadenza interessa le partite IVA: ● con liquidazione mensile; ● con liquidazione trimestrale. I soggetti dovranno provvedere al calcolo dell’imposta dovuta con uno dei tre metodi: ● metodo storico; ● metodo previsionale; ● metodo analitico. Il primo metodo prevede il calcolo dell’acconto sulla base di quanto pagato in precedenza, stabilendo un acconto IVA pari all’88 per cento dell’imposta corrisposta nel periodo precedente. Il secondo metodo prevede che l’acconto IVA sia calcolato su una previsione delle operazioni che sono state effettuate nell’ultimo periodo dell’anno. Anche in questo caso deve essere versata la percentuale dell’88 per cento dell’imposta stimata. Il terzo metodo consiste nel calcolo dell’acconto sulla base delle operazioni effettuate entro il 20 dicembre 2024. In questa terza ipotesi il contribuente è chiamato a versare il 100 per cento dell’imposta che deriva dalle liquidazioni. Nel calcolo devono essere considerate: ● le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre per contribuenti mensili o dal 1° ottobre al 20 dicembre per contribuenti trimestrali; ● le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre; ● le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre, per contribuenti mensili, o dal 1° ottobre al 20 dicembre per contribuenti trimestrali.  —economia/fiscowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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