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Il concordato diventa retroattivo: come funziona il ravvedimento dal 2018 al 2022

(Adnkronos) – Il concordato preventivo biennale diventa retroattivo, per effetto del ravvedimento speciale che consente di sanare le irregolarità dichiarative dal 2018 al 2022.
 Le partite IVA che entro il 31 ottobre aderiranno al patto con il Fisco potranno scegliere di sanare eventuali redditi non dichiarati versando un’imposta sostitutiva su una base imponibile ridotta. La novità è stata introdotta in sede di conversione del DL Omnibus, con l’obiettivo di ridare slancio al concordato preventivo biennale. Come funziona e quanto bisognerà pagare. A differenza del ravvedimento operoso, la nuova forma di ravvedimento speciale abbinata al concordato preventivo biennale azzera totalmente sanzioni e interessi sulle imposte dovute.  Uno sconto che però sarà totale, tenuto conto che sia la base imponibile di calcolo che l’imposta applicata saranno determinate in maniera forfettaria. Ed è questo l’elemento che punta a favorire le adesioni al concordato preventivo biennale, trasformato da strumento di pianificazione futura a via per la regolarizzazione del pregresso.  In particolare, per effetto delle novità introdotte con l’articolo 2-quater della legge di conversione del decreto Omnibus, le partite IVA che applicano gli ISA e che sigleranno il patto con il Fisco entro il 31 ottobre potranno adottare il regime di ravvedimento speciale versando una flat tax a tre aliquote, graduata in base al livello di affidabilità fiscale nelle singole annualità dal 2018 al 2022. Nello specifico, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è pari al: ● 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; ● 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; ● 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. La sanatoria riguarda anche l’IRAP, dovuta nella misura fissa del 3,9%. Alle regole sopra esposte si affiancano quelle ancor più vantaggiose per gli anni dell’emergenza Covid.
 Per le annualità 2020 e 2021, l’imposta sostitutiva dovuta è ulteriormente ridotta del 30%. Alla pace fiscale si affianca in ogni caso un allungamento dei termini di decadenza per l’accertamento: per quelli in scadenza dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, viene prevista la proroga di un anno e quindi fino al 31 dicembre 2027. La base di calcolo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del: ● 5%per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; ● 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10; ● 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; ● 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; ● 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; ● 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. Ai fini IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato secondo le percentuali di cui sopra. Regole che hanno fatto da base alla predisposizione del prospetto di calcolo personalizzato, disponibile nel Cassetto Fiscale, che fornisce il conto dell’imposta dovuta in caso di adesione al concordato e al ravvedimento speciale.  Ai fini del ravvedimento speciale sarà necessario versare le imposte dovute entro il 31 marzo 2025, con possibilità di dilazionare l’ammontare complessivo in un massimo di 24 quote mensili. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il ravvedimento speciale non sarà in ogni caso applicabile in caso di versamento dopo la notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo d'imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti entro la data di conversione del decreto Omnibus. —economia/fiscowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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