Greenwashing, dal 27 al via le nuove regole. Cosa cambia

(Adnkronos) – Nuove regole per la comunicazione ambientale delle aziende. Stop a etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione, ad affermazioni ambientali generiche e non dimostrate e a dichiarazioni sull’impatto climatico basate sulla compensazione delle emissioni. Rita Santaniello, avvocato dello studio internazionale Rödl, esperta in materia di greenwashing, illustra all’Adnkronos le nuove disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition), recepita in Italia con il d.lgs. 30/2026. “Le modifiche al Codice del consumo si applicheranno dal 27 settembre 2026. È una scadenza vicina, soprattutto per le imprese che devono aggiornare packaging, cataloghi, siti web e campagne già programmate”, premette Santaniello. 

Cosa cambia in linea generale?
 

“Le affermazioni ambientali diventano oggetto di regole più precise. Un’impresa che presenta un prodotto come sostenibile deve prestare massima attenzione al significato concreto del messaggio: quale caratteristica riguarda, a quale parte del prodotto si riferisce e quali elementi consentono di sostenerlo. Le nuove disposizioni riguardano anche la durabilità e la riparabilità dei beni e rafforzano le informazioni da fornire ai consumatori”. 

Quali sono i divieti introdotti?
 

“Tra le pratiche considerate scorrette in ogni caso rientrano l’esibizione di etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione o non stabilite da autorità pubbliche; le affermazioni ambientali generiche per le quali l’impresa non sia in grado di dimostrare una riconosciuta eccellenza delle prestazioni ambientali pertinente al messaggio; i claim che attribuiscono all’intero prodotto o all’intera attività dell’impresa un beneficio relativo soltanto a un loro aspetto; e le dichiarazioni sull’impatto climatico neutro, ridotto o positivo di un prodotto basate sulla compensazione delle emissioni. È inoltre vietato presentare requisiti imposti dalla legge a tutti i prodotti di una categoria come caratteristiche distintive della propria offerta. La nuova black list riguarda anche comunicazioni ingannevoli sulla durata e riparabilità dei beni, aggiornamenti software e sostituzione dei materiali di consumo. Separatamente, le promesse su prestazioni ambientali future devono poggiare su impegni verificabili, inseriti in un piano dettagliato e realistico”. 

A chi si applicano le disposizioni?
 

“Alle imprese che promuovono o vendono beni e servizi ai consumatori, a prescindere dal settore e dalle dimensioni. L’attenzione non deve limitarsi alle grandi campagne pubblicitarie: anche un’indicazione sulla confezione, un simbolo, il nome di un prodotto o un contenuto pubblicato sul sito aziendale può trasmettere un’affermazione ambientale. Il perimetro delle comunicazioni da verificare è dunque più ampio di quanto molte imprese potrebbero aspettarsi”. 

Come si potranno adeguare le imprese?
 

“Occorre anzitutto esaminare la conformità legale dei messaggi ambientali già utilizzati alle nuove regole, verificando per ciascuno la precisione del contenuto, la documentazione disponibile e la coerenza tra il beneficio dichiarato e le caratteristiche effettive del prodotto. Lo stesso controllo dovrebbe precedere l’approvazione di nuove campagne o confezioni. È opportuno esaminare anche le etichette di sostenibilità e le promesse relative a obiettivi ambientali futuri”. 

Chi controlla?
 

“In Italia la competenza sulle pratiche commerciali scorrette spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le comunicazioni ambientali possono inoltre essere oggetto di iniziative giudiziarie da parte dei consumatori e delle associazioni a tutela dei loro diritti”. 

Sono previste sanzioni?
 

“Sì. L’Agcm può vietare la pratica scorretta e applicare una sanzione amministrativa sino a 10 milioni di euro. Per le violazioni transnazionali contemplate dalla disciplina, il limite massimo può essere commisurato al 4% del fatturato annuo rilevante nei territori interessati. Vi è poi il rischio di un’azione davanti al giudice: le imprese possono essere chiamate a interrompere la comunicazione contestata e a risarcire i danni. Il giudice può inoltre prevedere il pagamento di somme per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di un ordine di cessazione. A tutto questo si aggiunge il danno reputazionale che può derivare dalla pubblicità della contestazione”. 

Quanto inciderà sulle aziende la nuova normativa? Adeguarsi rappresenterà un costo?
 

“L’impatto varierà in base al numero di prodotti, canali di vendita e affermazioni ambientali utilizzate. Per alcune imprese sarà sufficiente correggere messaggi circoscritti; per altre servirà rivedere completamente packaging, materiali commerciali, siti web e procedure di approvazione delle campagne. È un’attività che comporta costi, ma rinviarla può renderla più complessa e onerosa: dal 27 settembre saranno rilevanti anche i messaggi già in circolazione che continuano a essere utilizzati. Una verifica preventiva consente di individuare per tempo le criticità e di comunicare i benefici ambientali effettivi con maggiore solidità”. 

sostenibilita

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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